Ai sensi dell’Art. 3 lett.d e dell’art. 1 della “Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni“
“art. 3
Definizioni generali.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
…………….
d) il termine “persona” comprende le persone fisiche, le persone giuridiche – ivi comprese le societa’ – ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine “societa’” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e’ considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
………………”
“art. 1
Soggetti e residenti
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa:
a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, qualsiasi persona che, in virtu’ della legislazione italiana, e’ assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzioneo di ogni altro criterio di natura analoga.
b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalita’ bulgara nonche’ qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che e’ ivi registrata;
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, unapersona fisicae’residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e’ determinata nel seguente modo:
a) detta persona e’ considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu’ strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si puo’ determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, le autorita’ competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona diversa da una persona fisica e’ residente di entrambi gli Stati contraenti, essa e’ considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.”
Si considera residente in
- Italia qualsiasi persona giuridica che in virtù delle norme italiane è assoggettata ad imposizione in Italia,
- Bulgaria qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata.
Qualora in base alle precedenti disposizioni una persona diversa da una persona fisica, è residente di entrambi gli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Il punto 24 del Commentario OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ai modelli di convenzioni contro le doppie imposizioni, precisa che la sede di direzione effettiva è il luogo dove sono adottate le decisioni chiave sul piano gestionale e commerciale necessarie per l’esercizio dell’attività dell’ente, aggiungendo che di solito si tratta del luogo in cui il management prende le proprie decisioni in modo ufficiale. Il Commentario, comunque, prevede che nell’impossibilità di determinare un’unica precisa regola, debbano comunque prendersi in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti.