La normativa antielusione mira a contrastare quei comportamenti finalizzati a trasferire i redditi in Paesi esteri con il preciso scopo di evitare il pagamento delle imposte
La white list comprende gli Stati e territori che assicurano, sulla base di convenzioni, uno scambio di informazioni.
Il decreto legislativo 239/96, che ha modificato il regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, all’articolo 6 stabilisce che non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Con decreto del ministero delle Finanze del 4 settembre 1996, ripetutamente modificato, è stato approvato l’elenco degli Stati con cui risulta attuabile lo scambio di informazioni. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19/09/96.
La Bulgaria, la Serbia, la Macedonia e la Turchia sono ricomprese nella “white list”, avendo stipulato con lo Stato Italiano una convenzione atta ad evitare le doppie imposizioni.
Decreto Ministeriale 4 settembre 1996
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19/09/96)
Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l’art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
Visto, in particolare, l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, che consentono l’acquisizione delle informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto;
Visto l’art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato decreto legislativo n.239 del 1996, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l’elenco dei predetti Stati;
Ritenuto che, ai fini della applicazione dell’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, devono essere presi in considerazione gli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle rispettive convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;
DECRETA:
art. 1:
Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni indicate nell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, gli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni, sono i seguenti:
………..
10) Bulgaria
………..
32) Jugoslavia
………..
38) Macedonia
………..
65) Turchia
………..
Vedi:
Il decreto legislativo 239/96 all’articolo 6 stabilisce che non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.