Home / Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

La convenzione stipulata con la Jugoslavia si applica attualmente ai seguenti paesi: Bosnia Herzegovina, Serbia e Montenegro

Convenzione tra la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul tassepatrimonio, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29/01/1985)

art. 1
Soggetti.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

art. 2
Imposte considerate.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio in uno Stato contraente o in una suddivisione politica o amministrativa o in un suo Ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento. La Convenzione si applica anche ai contributi prelevati in Jugoslavia, salvo che ai contributi per la sicurezza sociale.
Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili e immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche’ le imposte sui plusvalori. Ai fini della presente Convenzione, devono essere considerate come imposte anche i contributi al paragrafo 1 del presente articolo.
Le imposte cui si applica la Convenzione sono, in particolare:
а) in Jugoslavia:
1) l’imposta e i contributi sul reddito delle organizzazioni di lavoro associato ( the tax and contributions on income of organizations of associated labour);
2) l’imposta e i contributi sul reddito personale derivanti dal lavoro subordinato (the tax and contributions on personal income derived from dependent personal service);
3) l’imposta e i contributi sul reddito personale derivante dall’attivita’ agricola (the tax and contributions on personal income derived from agricultural activity);
4) l’imposta e i contributi sul reddito personale derivanti da attivita’ indipendenti aventi o no carattere economico (the tax and contributions on personal income derived from independent economic and no-economic activity);
5) l’imposta e i contributi sul reddito personale derivante da perfezionamenti di diritti di autore, marchi di fabbrica e da perfezionamenti tecnici (the tax and contributions on personal income derived from copyrights, patents and technical improvements);
б) l’imposta sui redditi da capitale e da diritti patrimoniali (the tax on revenue from capital and capital rights);
7) l’imposta sul patrimonio (the tax on capital);
8) l’imposta sul reddito complessivo dei cittadini (the tax on total revenue of citizen);
9) l’imposta sugli utili delle persone straniere derivanti da investimenti in organizzazioni di lavoro associato nazionali ai fini di un’attivita’ in comune (the tax on profits of foreign persons derived from investments in a domestic organization of associated labour for the purposes of a joint venture);
10) l’imposta sugli utili delle persone straniere derivanti da attivita’ di investimento (the tax on profits of foreign persons derived from investment works);
11) l’imposta sui redditi delle persone straniere derivanti dall’attivita’ di trasporto di passeggeri e merci (the tax on revenues of foreign persons derived from passengers and cargo transport);
(qui di seguito indicate quali “imposta jugoslava”); b) in Italia:
1) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l’imposta locale sui redditi;
ancorche’ riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali “imposta italiana”).
La Convenzione si applichera’ anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le Autorita’ competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

art. 3
Definizioni generali.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

Ai fini della presente Convenzione:
a) termine “Jugoslavia” designa il territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, ivi comprese le zone adiacenti al mare territoriale della Jugoslavia le quali, ai sensi della legislazione jugoslava ed in conformita’ dell’Accordo italo – jugoslavo per la delimitazione della piattaforma continentale fra i due Paesi, e successive modifiche, firmata a Roma l’8 gennaio 1968, sono state e possono in futuro essere considerate come zone all’interno delle quali possono essere esercitati i diritti della Jugoslavia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;
b) il termine “Italia” designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell’Italia che, ai sensi della legislazione italiana concernente l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali ed in conformita’ dell’Accordo italo – jugoslavo per la delimitazione della piattaforma continentale fra i due Paesi, e successive modifiche, firmata a Roma l’8 Gennaio 1968, possono essere considerate come zone all’interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell’Italia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;
c) le espressioni ” uno Stato contraente” e “l’altro Stato contraente” designano , come il contesto richiede, la Jugoslavia o l’Italia;
d) il termine nazionali designa i cittadini e le altre persone fisiche che si trovano in tale posizione in virtu’della legislazione in vigore in ciascun Stato contraente;
e) il termine “persona” designa:
I) per quanto concerne la Jugoslavia, le persone fisiche e le persone giuridiche.
II) per quanto concerne l’Italia, le persone fisiche, le societa’ ed ogni altra associazione di persone;
f) il termine di “societa’” designa:
I) per quanto concerne la Jugoslavia, le organizzazioni di lavoro associato (organization of associated) e le altre persone giuridiche assoggettate ad imposizione;
II) per quanto concerne l’Italia, qualsiasi persona giuridica o qualsiasi Ente che e’ considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
g) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente” designano, per quanto concerne la Jugoslavia , le organizzazioni di lavoro associato ed altre organizzazioni e comunita’ autogestite, i lavoratori che svolgono individualmente attivita’ indipendenti e le imprese con quanto concerne l’Italia, le imprese esercitate da un residente in Italia;
h) per “traffico internazionale” s’intende qualsiasi attivita’ di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva e’ situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui il trasporto per nave o per aeromobile sia effettuato esclusivamente tra localita’ situate nell’altro Stato contraente; i) l’espressione “‘Autorita’ competente” designa:
1) per quanto concerne la Jugoslavia, il Segretario federale per le finanze
0 il suo rappresentante autorizzato;
II) per quanto concerne l’Italia, il Ministero delle Finanze;
2) Per l’applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno il significato ad esse attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione.

art. 4
Domicilio fiscale.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtu’ della legislazione di detto Stato, e’ assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica e’ considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e’ determinata nel seguente modo:
a) detta persona e’ considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente. Quando essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, e’ considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu’ strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si puo’ determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e’ considerata residente residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e’ considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita’;
d) se detta persona ha la nazionalita’ di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita’ di alcuno di essi, le Autorita’ competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo;
3) Quando in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona diversa da una persona fisica e’ considerata residente di entrambi gli stati contraenti, si ritiene che essa e’ residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

art. 5
Stabile organizzazione.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita’.
2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa
1 dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se:
a) non si fa uso di un’istallazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari e’ utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) una sede fissa di affari e’ utilizzata, per l’impresa, ai soli fini della pubblicita’ di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita’ analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 – e’ considerata ” stabile organizzazione” nel primo stato se dispone Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attivita’ di detta persona sia limitata all’acquisto di merci per l’impresa.
5. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita’ per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attivita’.
6. Il fatto che una societa’ residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa’ dell’altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se’ motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa’ una stabile organizzazione dell’altra.

art. 6
Redditi immobiliari.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita’ agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L’espressione “beni immobili” ha il significato che ad essa e’ attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Le nave e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, nonche’ da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.

art. 7
Utili delle imprese.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attivita’, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attivita’ identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e’ situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione sono determinati in base ai libri contabili tenuti dalla stabile organizzazione. Qualora detti libri non costituiscano una base adeguata ai fini della determinazione degli utili della stabile organizzazione, gli utili stessi possono essere determinati in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra diverse parti di essa. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra’ essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile puo’ essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli utili realizzati da un residente italiano in Jugoslavia in relazione alla sua partecipazione in un’attivita’ in comune con una impresa jugoslava.
8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

art. 8
Navigazione marittima ed aerea.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e’ situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione marittima e’ situata a bordo della nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente in cui e’ residente l’esercente della nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo in comune (pool), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

art. 9
Imprese associate.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

Allorche’:
a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di una impresa dell’altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,
e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

art. 10
Dividendi.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

1. I dividendi pagati da una societa’ residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa’ che paga i dividendi e’ residente ed in conformita’ alla legislazione di detto Stato, ma l’imposta cosi’ applicata non puo’ eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi. Le Autorita’ competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo le modalita’ di applicazione di tale limitazione.
Questo paragrafo non riguarda l’imposizione della societa’ per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo, il termini “dividendi” designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche’ i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e’ residente la societa’ distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividenti, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente di cui e’ residente la societa’ che paga i dividenti sia un’attivita’ commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividenti si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una societa’ residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dell’altro Stato contraente, detto altro Stato non puo’ applicare alcuno imposta sui dividendi pagati dalla societa’, a meno che tali dividenti siano pagati da un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in un altro Stato, ne’ prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

art. 11
Interessi.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, gli interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere tassati anche nello Stato dal quale essi provengono ed in conformita’ alla legislazione di detto Stato, ma l’imposta cosi’ applicata non puo’ eccedere il 10% dell’ammontare lordo degli interessi. Le Autorita’ competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita’ di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine “interessi” designa i redditi dei titoli del debito pubblico delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche’ ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attivita’ commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e’ lo Stato contraente stesso, una suddivisione politica o amministrativa, un suo Ente locale o un residente di detto Stato.
6. Nonostante le disposizione del paragrafo 5 del presente articolo, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui il debitore dei canoni, sia esso residente o no di detto Stato contraente, ha una stabili organizzazione o una base fissa per le cui necessita’ e’ stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario o tra ciascuno di essi e terza persona, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato contenuto tra debitore e beneficiario in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e’ imponibile in conformita’ della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

art. 12
Canoni.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. I canoni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita’ alla legislazione di detto Stato, ma l’imposta cosi’ applicata non puo’ eccedere il 10% dell’ammontare lordo dei canoni. Le Autorita’ competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita’ di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni e modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche’ per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attivita’ commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e’ lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo Ente locale o un residente di detto Stato contraente.
6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, i cambi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui il debitore deicanoni, sia esso residente o no di detto Stato contraente, ha una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita’ e’ stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e’ imponibile in conformita’ della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

art. 13
Utili di capitale.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta’ di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli utili derivanti dall’alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero di beni mobili destinati all’esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e’ situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quella menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, cono immobili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante e’ residente.

art. 14
Professioni indipendenti.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae nell’esercizio di una libera professione o da altre attivita’ di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che:
egli non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della sua attivita’, nel quale caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuiti a detta base fissa; o
egli non sia presente nell’altro Stato contraente per l’esercizio della sua attivita’ per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, nel qual caso i redditi sono imponibili a detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuiti alle attivita’ esercitate in detto altro Stato.
2. L’espressione “libera professione” comprende in particolare le attivita’ indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche’ le attivita’ indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

art. 15
Lavoro subordinato.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 17, 18,19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attivita’ dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita’ non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attivita’ e’ quindi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivi di un’attivita’ dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato,e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di una persona che non e’ residente dell’altro Stato, e
c) l’onere delle remunerazioni non e’ sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che la persona ha nell’altro Stato.
3. a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una suddivisione politica amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i beneficiari, che esercitano un’attivita’ lavorativa in detto altro Stato, siano residenti di questo Stato e:
I) abbiano nazionalita’ di detto Stato, e non quella del primo Stato contraente, o
II) non siano divenuti residenti di detto Stato al solo scopo di esercitarvi l’attivita’.
4. Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, che una persona fisica ritrae da un’attivita’ lavorativa svolta nell’ambito di un’attivita’ commerciale o industriale esercitata da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sono imponibili in conformita’ delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
5. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale e’ situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

art. 16
Compensi ricevuti per incarichi svolti nell’ambito di consigli di amministrazione di esercizi in comune e gettoni di presenza.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

1. Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente jugoslavo riceve in qualita’ di membro del Consiglio di amministrazione o del Consiglio sindacale di una societa’ residente in Italia sono imponibili in italia.
2. Le partecipazioni agli utili e le altre retribuzioni analoghe che un residente italiano riceve in qualita’ di membro di un Consiglio d’amministrazione di un’esercizio in comune di una societa’ residente in Jugoslavia sono imponibili in Jugoslavia.

art. 17
Artisti e sportivi.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, i musicisti, gli sportivi ed altri, ritraggono dall’esercizio delle loro prestazioni personali in tale qualita’ sono imponibili nello Stato contraente in cui dette prestazioni sono esercitate.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo di cui il paragrafo 1 del presente articolo, e’ attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo’ essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15 della presente Convenzione, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articoli, i redditi derivanti dalle attivita’ di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esercitate nell’ambito di un programma di scambi culturali o sportivi svolto da entrambi gli Stati contraenti, sono esenti da imposta nello Stato contraente nel quale dette attivita’ sono esercitate.

art. 18
Pensioni.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

1. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui e’ residente il beneficiario della pensione.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, mediante prelevamento dal bilancio o da fondi speciali, ad una persona fisica sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita’.
3. Le pensioni che una persona fisica ritrae da un’attivita’ lavorativa svolta nell’ambito di un’attivita’ commerciale o industriale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui e’ residente la persona fisica.

art. 19
Studenti.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

1. Le somme che uno studente o un’apprendista il quale e’, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti fuori di detto altro Stato.
2. Il reddito che uno studente o un’apprendista riceve in corrispettivo di un’attivita’ svolta in uno Stato contraente nel quale soggiorna al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale non e’ imponibile in detto Stato, per il tempo ragionevolmente necessario per conseguire dette finalita’, purche’ il reddito stesso non ecceda quanto richiesto ai fini del suo mantenimento, della sua educazione o della sua istruzione.

art. 20
Professori.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

1. Una persona fisica che soggiorna in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche presso una Universita’, Collegio od altro istituto d’insegnamento riconosciuto di detto Stato contraente, e che e’, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato contraente, e’ esente da imposta nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca per un periodo non superiore a due anni a partire dalla data della prima visita effettuata a tale scopo.
2. La disposizione del paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai redditi di ricerca se questa non e’ condotta nel pubblico interesse ma principalmente in quello privato di una o di piu’ persone.

art. 21
Altri redditi.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti da beni immobili, qualora il beneficiario di detti redditi, residenti di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente sia un’attivita’ commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, il reddito e’ imponibile in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

art. 22
Patrimonio.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente, e’ imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente e’ imponibile in detto altro Stato.
3. Le navi o gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, come pure i beni mobili destinati al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

art. 23
Metodo per evitare la doppia imposizione.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

La doppia imposizione sara’ eliminata come segue:
per quanto concerne la Jugoslavia:
a) se un residente della Jugoslavia riceve i redditi o possiede un patrimonio che, in conformita’ delle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Italia, la Jugoslavia puo’, fatte salve le disposizioni della lettera b) del paragrafo 3 del presente articolo, esentare da imposta detti redditi o detto patrimonio;
b) se un residente della Jugoslavia riceve redditi che, in conformita’ delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Jugoslavia puo’ portare in deduzione dall’imposta sul reddito di detto residente un ammontare pari all’imposta pagata in Italia. Tale deduzione, tuttavia, non potra’ eccedere la frazione d’imposta, calcolata prima di operare la deduzione, corrispondente al reddito ricevuto dall’Italia.
2) Per quanto concerne l’Italia:
a) se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Jugoslavia, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione, puo’ includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente non stabiliscano diversamente. In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte cosi’ calcolate l’imposta sui redditi pagata in Jugoslavia, ma l’ammontare della deduzione non puo’ eccedere la quota d’imposta italiana attribuite ai predetti elementi di reddito nelle proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo;
b) tuttavia, nessuna deduzione sara’ accordata ove l’elemento del reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
3) Se, in conformita’ delle disposizioni della Convenzione, i redditi ricevuti o il patrimonio posseduto da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in questo Stato, detto Stato puo’, ai fini del calcolo dell’ammontare dell’imposta sul restante reddito applicabile se i redditi o il patrimonio non fossero esentati.
4) Se un residente dell’Italia riceve utili in Jugoslavia derivanti dalla sua partecipazione ad un’esercizio in comune con una impresa jugoslava l’Italia deve concedere a questo residente un credito d’imposta sull’imposta italiana relativa a tali utili, in conformita’ del paragrafo 2 del presente articolo, fino all’ammontare dell’imposta accertata, anche se la stessa non viene pagata ai sensi della legislazione jugoslava. L’ammontare del credito d’imposta non potra’, tuttavia, eccedere il 25 per cento.

art. 24
Non discriminazione.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

1. I nazionali di uno Stato contraente, residenti o non residenti di uno Stato contraente, non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. Il presente paragrafo si applica altresi’:
a) alle persone giuridiche costituite in conformita’ della legislazione in vigore in Jugoslavia;
b) alle persone giuridiche, societa’ di persone ed associazioni costituite in conformita’ della legislazione in vigore in Italia.
2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato non puo’ essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita’.
Tale disposizione non puo’ essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11 o del paragrafo 7 dell’articolo 12 della presente Convenzione, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e’, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu’ residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2 alle imposte di ogni genere e denominazione.

art. 25
Procedura amichevole.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate ad uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo’ indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso alle Autorita’ competente dello Stato contraente di cui e’ residente. Il caso dovra’ essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alla Convenzione.
2. L’Autorita’ competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e’ in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara’ del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’Autorita’ competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le Autorita’ degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta’ o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione.
4. Le Autorita’ competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi 1,2 e 3 del presente articolo. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una commissione formata da rappresentanti delle Autorita’ competenti degli Stati contraenti.

art. 26
Scambio di informazioni.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

1. Le Autorita’ competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente
Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte prevista dalla Convenzione, nonche’ per evitare le evasioni fiscali.
Le informazioni cosi’ scambiate saranno tenute segrete, e non potranno essere comunicate a persone od Autorita’ (ivi compresa l’Autorita’ giudiziaria) diverse da quelle incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre alle competenti Autorita’ di uno degli Stati contraenti l’obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o ufficiale, o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

art. 27
Funzionari diplomatici e consolari.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtu’ delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

art. 28
Entrata in vigore.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

1. La presente Convenzione sara’ ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.
2. La Convenzione entrera’ in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) in Jugoslavia: relativamente alle imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, per ogni anno fiscale che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell’anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
b) in Italia: relativamente alle imposte sul reddito, per ogni periodo d’imposta che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell’anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

art. 29
Denuncia.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

La presente Convenzione rimarra’ in vigore indefinitivamente ma ciascuno Stato contraente potra’, entro il 30 giugno di ciascun anno solare a decorrere dal quinto anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica, notificarne la cessazione all’altro Stato contraente, per via diplomatica, e, in tal caso, la Convenzione cessera’ di avere effetto:
a) in Jugoslavia: relativamente alle imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, per ogni anno fiscale che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell’anno solare successivo a quello della denuncia;
b) in italia: relativamente alle imposte sul reddito, per ogni periodo d’imposta che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell’anno solare successivo a quello della denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Belgrado il 24 febbraio 1982 in duplice esemplare in lingua inglese, ambedue gli esemplari facenti egualmente fede.

Protocollo
Protocollo aggiuntivo.
Testo: in vigore dal 03/07/1985 con effetto dal 01/01/1986

All’atto della firma della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.
Ad articolo 2
Se un’imposta sul patrimonio dovesse in futuro essere istituita in Italia, la Convenzione si applichera’ anche a tale imposta.
Ad articolo 7, paragrafo 3
Per “spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione” si intendono le spese direttamente connesse con l’attivita’ della stabile organizzazione.
Ad articolo 7, paragrafo 4
Qualora si renda necessario, le Autorita’ competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per pervenire ad un accordo sul metodo di riparto degli utili dell’impresa.
Ad articolo 8
In considerazione del fatto che Jugoslavia, in conformita’ della propria legislazione fiscale repubblicana e provinciale, non ha assoggettato ad imposizione i trasportatori italiani di passeggeri e merci dal 1 gennaio 1974 e fino all’entrata in vigore della presente Convenzione, l’Italia non puo’ assoggettare ad imposizione i trasportatori jugoslavi di passeggeri e merci per lo stesso periodo di tempo.
Ad articolo 15
a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, che una persona fisica ritrae da un’attivita’ lavorativa svolta in una rappresentanza economica comune (Joint economic representation) della Jugoslavia e nella Federazione Turistica (Tourist Federation) jugoslava, sono imponibili soltanto in Jugoslavia.
b) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, che una persona fisica ritrae da un’attivita’ lavorativa svolta nell’Istituto Italiano per il Commercio Estero (ICE) e nell’Ente Italiano per il Turismo (ENIT), sono imponibili in Italia.
6. Ad articolo 23
a) L’imposta jugoslava sul patrimonio prelevata in conformita’ della Convenzione sara’ portata in deduzione dall’imposta sul patrimonio eventualmente introdotta in futuro in Italia secondo il metodo previsto in questo articolo.
b) Se la Jugoslavia dovesse in futuro modificare il metodo di esenzione utilizzato per eliminare la doppia imposizione degli utili industriali e commerciali, i due Stati contraenti apriranno un negoziato per modificare le disposizioni del paragrafo 4 di questo articolo.
7. Ad articolo 25, paragrafo 1
L’espressione “indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale” non significa che i termini prescrizionali previsti dalle legislazioni nazionali non debbono essere osservati; non si puo’ proporre un reclamo ai sensi dell’articolo 25 se il contribuente non ha proposto le azioni previste dalle legislazioni nazionali al fine di impedire lo scadere dei termini prescrizionali.
8. Una persona residente di uno degli Stati contraenti che, nell’altro Stato contraente richieda l’applicazione delle agevolazioni relative alle imposte prelevate alla fonte stabilite dalla presente Convenzione, deve presentare la relativa necessaria documentazione richiesta dalla legislazione nazionale a detto altro Stato contraente.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Belgrado il 24 febbraio 1982, in duplice esemplare in lingua inglese, ambedue gli esemplari facenti ugualmente fede.