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Criteri di determinazione della Residenza fiscale delle Persone Fisiche tra Italia e Bulgaria

Abbiamo ampiamente trettato il concetto di “Residenza fiscale delle persone fisiche in Italia“, ora esaminiamo nello specifico i criteri di determinazione della residenza residenza fiscalefiscale tra Italia e Bulgaria

L’Italia tassa il residente italiano per i redditi dallo stesso conseguito ovunque essi siano prodotti

La Bulgaria tassa i redditi prodotti nel proprio territorio da chiunque siano stati realizzati

Quindi se un soggetto residente in Italia produce reddito in Bulgaria siamo in presenza del fenomeno della doppia imposizione.

La Convenzione stipulata tra l’Italia e la Bulgaria dirime le competenze impositive dei due Stati.

Abbiamo visto in “Residenza fiscale delle persone fisiche in Italia” come:

“In base all’art. 2, comma 2 TUIR sono considerate residenti le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno, ossia per un periodo di almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili) anche non continuativi, sono:

  • iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta;
  • non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio (inteso come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi anche di carattere affettivo familiare) per la maggior parte del periodo di imposta;
  • non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello stato la residenza (inteso come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale) per la maggior parte del periodo di imposta.

Mentre l’iscrizione nelle Anagrafi della popolazione residente da sola costituisce presupposto in ogni caso per essere considerato residente, l’iscrizione all’AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero) costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente.

Per quanto detto, quindi, in presenza di un soggetto iscritto all’AIRE che abbia mantenuto il proprio domicilio (inteso come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi anche di carattere affettivo familiare) o la propria residenza (il luogo dove la persona ha la dimora abituale) in Italia, la residenza dello stesso sarà comunque considerata in Italia, a prescindere dalla sua iscrizione all’AIRE.

L’Amministrazione finanziaria italiana ha ripetutamente affermato che per domicilio debba intendersi una situazione giuridica caratterizzata dalla volontà di stabilire e conservare in un determinato luogo la sede principale dei propri affari e interessi a prescindere dalla effettiva presenza fisica nel luogo del soggetto e come nella locuzione “affari ed interessi” debba ricomprendersi in senso ampio non solo i rapporti di natura patrimoniale ed economica, ma anche morali, sociali e familiari.

La presunzione di residenza, quindi, opera anche nel caso in cui sussista un legame affettivo in italia.
Questo concetto di legame effettivo è stato ampiamente illustrato dalla circolare ministeriale nr. 304/E del 2 dicembre 1997.
Sinteticamente esso sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
Il riferimento alla maggior parte del periodo d’imposta consente di attuare la menzionata regola dei 183 giorni, fugando ogni dubbio interpretativo rispetto al testo delle convenzioni.”

Per la Convenzione stipulata tra Italia e Bulgaria:

art. 1
Soggetti e residenti
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa:
a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, qualsiasi persona che, in virtu’ della legislazione italiana, e’ assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalita’ bulgara nonche’ qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che e’ ivi registrata;
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona fisica e’ residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e’ determinata nel seguente modo:
a) detta persona e’ considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu’ strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si puo’ determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, le autorita’ competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona diversa da una persona fisica e’ residente di entrambi gli Stati contraenti, essa e’ considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.”