Nel caso di fusione per incorporazione di una società italiana in una società bulgara è possibile procedere prevedento prevantivamente la nazionalizzazione bulgara della società italiana.
In questo caso si ricade in un caso assimilabile a quanto previsto dall’Art. 2505 del CC (Incorporazione di società interamente possedute).
“Art. 2505.
Incorporazione di società interamente possedute.
Alla fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell’articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.
L’atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell’articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, nonché, quanto alla società incorporante, quelle dell’articolo 2501-septies. (1)
I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione (2) di cui al terzo comma dell’articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell’articolo 2502.
(1) Le parole: “le disposizioni dell’articolo 2501-ter e, quanto alla società incorporante, anche quelle dell’articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2″ sono state così sostituite dall’art. 1, D.Lgs. 21 giugno 2012, n. 123.
(2) Le parole: “o dalla pubblicazione” sono state aggiunte dall’art. 1, D.Lgs. 21 giugno 2012, n. 123.”
I soci della società Italiana cedono la totalità delle loro partecipazioni alla società bulgara, che, divenuta unica proprietarie della società italiana, delibera il trasferimento della sua sede legale in Bulgaria e rinuncia alla giurisdizione italiana .
Di conseguenza la società Italiana diviene Bulgara anch’essa e viene cancellata dal Registro delle Imprese Italiano.
Per effetto della fusione la società bulgara incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società italiana che ha partecipato alla fusione proseguendo in tutti i suoi rapporti anche processuali anteriori alla fusione stessa (art. 2504 bis C.C.).
“Art. 2504-bis.
Effetti della fusione.
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell’articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.
Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell’articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all’articolo 2501-sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.
La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.”
La società italiana, dopo tale procedimento, cessa, come persona giuridica, ogni attività ed ogni suo rapporto giuridico attivo, passivo o processuale viene ereditato dalla società incorporante bulgara.
I rapporti giuridici antecedenti della società italiana incorporata continueranno ad essere regolati dalla legge Italiana ed ogni controversia sarà di competenza della giurisdizione Italiana (salvo patti contrari).
Una sentenza italiana, con eventuale conseguente esecuzione, verso la società bulgara incorporante che ha ereditato gli obblighi della società italiana incorporata, dovrà essere riconosciuto dalla magistratura bulgara.
Di contro, ogni controversia, avverso la società italiana, che dovesse sorgere successivamente alla fusione sarà regolata dal diritto internazionale.
Si ritiene che i creditori della società italiana incorporata non possono più proporre istanza di fallimento nei confronti di questa, a causa della perdita della personalità giuridica.
Potranno chiedere il fallimento, qualora il loro credito rimanesse insodisfatto dalla società bulgara incorporante, di quest’ultima presso le Corti Bulgare e non presso quelle Italiane, in quanto dopo la fusione per incorporazione e “estinzione” della società italiana i tribunali fallimentari italiani perdono ogni competenza.
Si stima che conseguenza di ciò sia anche la possibile inapplicabilità dei reati cosiddetti fallimentari agli organi societari della società italiana incorporata.