Il transfer pricing rappresenta quel complesso di tecniche e procedimenti adottati dalle imprese multinazionali, nella formazione dei prezzi relativi alle compravendite di beni ed alle prestazioni di servizi, che intervengono tra società appartenenti al medesimo Gruppo e residenti in Stati differenti, o comunque tra loro controllate, sovrastimando o sottostimando i prezzi di trasferimento nelle transazioni infragruppo rispetto ad un prezzo di “libera concorrenza” (secondo la definizione delle “Linee guida ” dell’OCSE“) o al “valore normale” (secondo la definizione di cui agli articoli 110, comma 7 e 9, comma 3 del D.P.R. 917/1986 – Testo Unico delle Imposte Dirette).
Le ragioni che possono indurre il Gruppo ad applicare determinati prezzi nelle transazioni interne possono essere determinate, non solo da ragioni di risparmio fiscale, ma anche da politiche di ridistribuzione all’interno del Gruppo stesso delle risorse e dei risultati.
L’art. 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (“Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento”) ha introdotto, all’interno del D.Lgs. n. 471/97, una specifica procedura documentale finalizzata ad escludere l’irrogazione delle sanzioni per infedele dichiarazione derivanti da eventuali rettifiche dei prezzi di trasferimento adottati. La sanzione, quindi, non viene irrogata a condizione che, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività istruttorie, l’impresa disponga di apposita documentazione che dimostri i criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento praticati con le altre imprese del gruppo non residenti. L’attuazione della norma è avvenuta con l’adozione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 e con la successiva Circolare Ministeriale 58/E del 15/12/2010, documenti che hanno specificato come deve essere redatta la documentazione per poter usufruire del regime di disapplicazione delle sanzioni.
A questo proposito è chiarificatrice la Premessa alla Circolare ministeriale 58/E:
“Con l’art. 26 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, (rubricato “Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento” – di seguito, decreto-legge) è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di oneri documentali con riferimento ai prezzi di trasferimento dei beni o servizi rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 110 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR).
E’ stato infatti inserito, all’art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 2- ter con il quale il legislatore ha previsto la non applicabilità delle sanzioni connesse alla rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’art. 110, comma 7 da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, qualora il contribuente, nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o altra attività istruttoria, consegni agli organi di controllo una specifica documentazione prevista con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato in data 29 settembre 2010 (di seguito, il Provvedimento), idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.
Il beneficio in questione, consiste nell’esclusione dell’applicazione della sanzione prevista dal comma 2 dell’art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in caso di infedeltà della dichiarazione (nonché, per ragioni di coerenza sistematica, delle analoghe sanzioni previste per il comparto IRAP). Detto beneficio è, pertanto, subordinato al realizzarsi della condizione, consistente nella consegna, da parte del contribuente, agli organi di controllo, di specifica documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati e che garantisca un più agevole espletamento delle operazioni di controllo.
La normativa prevede, inoltre, a carico della società un obbligo di comunicazione in merito al possesso della documentazione prevista. Le modalità ed i termini di effettuazione di tale adempimento sono regolamentati nel Provvedimento e variano a seconda che la documentazione si riferisca o meno ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (31 maggio 2010). Infatti, la comunicazione relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e ai successivi deve essere effettuata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi…….
In considerazione del fatto che la tematica dei prezzi di trasferimento è intimamente connessa con il fenomeno della doppia imposizione internazionale, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (di seguito OCSE) ha codificato il principio di libera concorrenza, quale principio guida nell’ambito delle operazioni rientranti tra imprese associate residenti in due o più giurisdizioni fiscali differenti, nell’art. 9 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni. E, in virtù dell’esplicito riferimento operato dal Commentario al Modello OCSE all’art. 9, la tematica dei prezzi di trasferimento è stata ampiamente trattata dall’OCSE, soprattutto con la predisposizione, nel 1979, delle Linee Guida sul transfer pricing, le quali nel corso degli anni, hanno subito significativi aggiornamenti, l’ultimo dei quali, particolarmente incisivo, recepito nel documento pubblicato in data 22 luglio 2010. La metodica desumibile dalle citate Linee Guida comporta l’effettuazione di analisi approfondite aventi ad oggetto una molteplicità di aspetti che debbono essere tenuti in debita considerazione, tra i quali il tipo di transazioni da esaminare, le politiche commerciali realizzate dal gruppo multinazionale, le condizioni del mercato esistenti, la contrattualistica di riferimento ed una analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali (in particolare delle immobilizzazioni immateriali) utilizzati dalle parti coinvolte nell’operazione. L’obiettivo è quello di definire nel modo più corretto possibile le caratteristiche delle operazioni in modo da poter procedere all’individuazione di operazioni comparabili per poter determinare il valore normale delle operazioni medesime da assumere a fini fiscali…..“
Tutte le aziende che hanno rapporti commerciali con imprese residenti in altri Stati, appartenenti allo stesso Gruppo, dovranno predisporre un’adeguata documentazione che dimostri che i prezzi praticati nelle operazioni infragruppo sono “a valore normale”, definizione riconducibile al principio di libera concorrenza raccomandato dall’OCSE, secondo il quale il prezzo equo applicabile in tali operazioni è quello che si sarebbe concordato per transazioni simili poste in essere in situazioni comparabili da imprese indipendenti (principio anche definito “di libera concorrenza”).
Analisi di comparabilità
Come puntualizzato nella Circolare 58E/2010:
“b) 5.1.2 Analisi di comparabilità. Si rileva che, coerentemente con quanto indicato dalle Linee Guida OCSE, l’analisi di comparabilità costituisce una delle parti fondamentali nel processo di determinazione dei prezzi di trasferimento e, pertanto, assume un ruolo centrale nella Documentazione Nazionale. A tal fine, al punto 2.2, il Provvedimento individua nel sottoparagrafo in commento i cosiddetti cinque fattori della comparabilità, ossia quei fattori che possono assumere, in varia misura, rilevanza nel determinare la confrontabilità tra operazioni infragruppo rispetto a quelle intercorse tra parti indipendenti in condizioni similari. Trattasi, nella specie dei seguenti fattori: a) Caratteristiche dei beni e dei servizi, b) Analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati; c) Termini contrattuali; d) Condizioni economiche; e) Strategie d’impresa. Se da un lato è necessario che il sindacato di idoneità della documentazione si basi in misura rilevante su un’analisi di comparabilità rigorosa, dettagliata e ben argomentata, dall’altro occorre rilevare che l’importanza relativa dei predetti fattori di comparabilità, come anche riconosciuto dalle Linee Guida OCSE, varia in relazione al metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento. Tale ultimo aspetto vale, in particolare, in presenza di analisi basate su operazioni comparabili esterne.”
Scelta del Metodo
Ha fondamentale importanza per una corretta determinazione dei transfer price la scelta, opportunamente motivata, del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento
Circolare 58E/2010:
“c) 5.1.3 Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni. Il sottoparagrafo 5.1.3. accoglie il processo di selezione, e relativi esiti, del metodo che il contribuente ritiene, sulla base dell’analisi di comparabilità e delle informazioni disponibili, essere quello più appropriato alle circostanze del caso. In particolare, sono previste le seguenti tre sezioni:
a) Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al principio di libera concorrenza. La sezione dovrà dare contezza degli esiti dell’analisi di comparabilità, nonché delle informazioni disponibili, e dei relativi effetti in ordine alla scelta del metodo. Più in particolare, tale sezione dovrà illustrare le ragioni che hanno portato a qualificare il metodo prescelto per la determinazione dei prezzi di trasferimento come il metodo più appropriato alle circostanze del caso. Occorre altresì rilevare che, qualora sulla base delle informazioni desumibili dall’analisi di comparabilità, dovesse emergere la possibilità di utilizzare un metodo transazionale reddituale (Transactional net margin method e Transactional profit split method ) e, in maniera egualmente affidabile, anche il potenziale utilizzo di un metodo transazionale tradizionale (Comparable uncontrolled price method, Resale price method e Cost plus method), il Provvedimento recepisce l’impostazione di cui alle Linee Guida OCSE, prevedendo l’utilizzo di tale ultimo metodo. Per tale ragione, in presenza delle condizioni suddette (e cioè potenziale applicazione di un metodo transazionale reddituale e di un metodo transazionale tradizionale in maniera egualmente affidabile), qualora il contribuente si dovesse discostare dall’adozione del metodo tradizionale in ipotesi applicabile, lo stesso dovrà fornire adeguate motivazioni. Tali motivazioni, di contro, non devono essere addotte, laddove l’analisi di comparabilità non dovesse fornire evidenze in merito al potenziale utilizzo di un metodo transazionale tradizionale in misura altrettanto affidabile. Stesso discorso vale in caso di selezione di un metodo diverso dal metodo del confronto del prezzo (Comparable uncontrolled price), in presenza di potenziale utilizzo di tale ultimo metodo. Il Provvedimento, su tale aspetto, introduce un elemento di esplicita coerenza con l’impostazione adottata dall’OCSE con la nuova versione delle Linee Guida approvate nel 2010, assicurando in tal modo l’adozione di principi utili alla rimozione o minimizzazione di rischi di doppia imposizione. E’ di tutta evidenza, comunque, che l’eventuale sindacato in sede di verifica della scelta del metodo e/o delle ragioni addotte dal contribuente a difesa delle proprie scelte, in nessun caso costituisce presupposto autonomamente idoneo all’esclusione dal regime premiale stabilito dalla norma.”
E’ importante precisare che non esiste un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento ritenuto di per sé “corretto” a prescindere dalle peculiarità di ogni impresa.
Un punto critico è proprio la scelta del metodo di determinazione del prezzo di trasferimento più appropriato alle circostanze del caso, alle caratteristiche e peculiarità delle imprese e del Gruppo, alla struttura funzionale della società e del gruppo, scelta che dovrà basarsi su un’approfondita analisi dei flussi rilevanti delle operazioni infragruppo, del mercato in cui l’impresa opera, dell’esistenza di possibili mercati e transazioni comparabili..
Metodi “convenzionali” sono:
1. Metodo del confronto del prezzo o CUP (Comparable uncontrolled price): si basa sulla comparazione del prezzo in verifica con quello praticato per transazioni comparabili. Tale confronto può essere “interno” o “esterno”. Il CUP interno confronta un’operazione tra l’impresa sottoposta a verifica ed un’impresa terza. Il CUP esterno riguarda invece il prezzo di una transazione comparabile posta in essere tra imprese indipendenti (considerato il metodo più diretto ed affidabile al fine di applicare il principio di libera concorrenza, come stabilito dalle Linee Guida OCSE: par. 2.14 delle Linee Guida OCSE sul transfer pricing emanate nel luglio 2010).
2. Metodo del prezzo di rivendita o resale price : si basa sul prezzo al quale il bene o il servizio acquistato da un’impresa appartenente ad un gruppo viene rivenduto ad un’impresa indipendente.
3. Metodo del costo maggiorato o cost-plus: il valore normale della transazione in verifica si ottiene aggiungendo al costo di produzione del bene un margine di utile lordo.
Esistono poi dei criteri “alternativi”, cui è opportuno fare ricorso solo nel caso in cui non sia possibile determinare il valore normale della transazione secondo i metodi tradizionali.
Metodi “alternativi” sono:
1. Metodo della ripartizione dei profitti globali o profit split method: individua il prezzo di trasferimento da applicare in base alla ripartizione degli utili complessivi del gruppo del quale fanno parte le imprese considerate.
2. Metodo della comparazione dei profitti o comparable profit method: presuppone la determinazione del profitto lordo di ciascuna impresa in relazione alla percentuale del fatturato delle vendite o ai costi di esercizio rispettivamente sostenuti rispetto al totale.
3. Metodo dei margini netti delle transazioni o TNMM (transactional net margin method): secondo cui il profitto dell’impresa si calcola percentualmente in relazione al capitale investito, a prescindere dai costi di produzione o di vendita.