Le norme che regolamentano la Residenza fiscale delle Persone Giuridiche in Italia son gli Artt. 5 e 73 del T.U.I.R.
TITOLO I – Capo I – Art. 5 Redditi prodotti in forma associata
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Ai fini delle imposte sui redditi:
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d) si considerano residenti le societa’ e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. L’oggetto principale e’ determinato in base all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all’attivita’ effettivamente esercitata.”
TITOLO II – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’ – Art. 73 Soggetti passivi
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3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa’ e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresi’ residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprieta’ di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche’ vincoli di destinazione sugli stessi.
4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente e’ determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attivita’ essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente e’ determinato in base all’attivita’ effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di societa’ ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma , del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. (1)
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La normativa italiana, quindi, considera residenti in Italia le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni), hanno nel territorio dello Stato, in alternativa:
- la sede legale;
- la sede dell’amministrazione;
- l’oggetto principale dell’attività.
Se uno dei tre elementi sopra indicati è localizzato in Italia, è irrilevante la circostanza che la società sia costituita all’estero.
Le condizioni sono da intendersi alternative, per cui tali soggetti saranno considerati residenti in Italia quando è verificata anche una sola delle suddette condizioni (sede legale, sede amministrativa, oggetto principale dell’attività).
Incominciamo con il considerare il concetto di Sede legale
Per sede legale si intende la sede della società riportata nell’atto costitutivo ovvero nello statuto, e tale dato viene successivamente annotato nel registro delle imprese.
Può accadere che si crei un conflitto tra la sede legale (sede formale) e la sede effettiva.
E’ bene chiarire come, ai fini fiscali, con “sede legale” nell’art. 73 si intende la sola sede formale, rimanendo impregiudicata la facoltà dei terzi di considerare la sede effettiva ai fini civilistici.
L’art. 46, comma 2, del codice civile stabilisce che: “Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell’articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima”. L’art. 46, comma 2, CC, con “sede” fa riferimento sia alla sede formale (legale) che a quella effettiva, e con “anche” permette al terzo di essere tutelato potendo considerare come sede della società anche quella effettiva in luogo della sede formale. La sede effettiva, quindi, non sostituisce la sede legale ma si aggiunge ad essa per tutelare i terzi.
La giurisprudenza ha rilevato l’importanza della distinzione tra la sede effettiva e quella riportata nell’atto costitutivo che potrebbe essere considerata “simulata” nel caso di non coincidenza con la prima (sede effettiva).
La Corte di Cassazione, con la sentenza 22 gennaio 1958 n. 136, ha affermato che la sede effettiva della società deve considerarsi come “il luogo in cui la società svolge la sua prevalente attività direttiva ed amministrativa per l’esercizio dell’impresa, cioè il centro effettivo dei suoi interessi, dove la società vive ed opera, dove si trattano gli affari e dove i diversi fattori dell’impresa vengono organizzati e coordinati per l’esplicazione ed il raggiungimento dei fini sociali”.
Quindi per sede effettiva deve intendersi il luogo in cui ha sede il centro direttivo ed amministrativo della società e di certo non può essere considerata sede effettiva il locale dove sono posti gli uffici della società o un recapito della stessa o dove una persona che ne gestisca gli uffici di rappresentanza.
Ma, è utile ribadirlo, per il concetto di Residenza fiscale con “sede legale” nell’art. 73 si intende la sola sede formale
Sede dell’amministrazione
Per sede dell’amministrazione si intende il luogo in cui viene svolta l’attività di gestione
Di conseguenza il concetto di sede effettiva, come su esposto, e di sede dell’amministrazione coincidono e costituiscono, unitamente alla sede legale, il significato generale di sede.
La sede dell’amministrazione, quindi, è individuata con il luogo ove vengono svolte effettivamente le attività amministrative, dove gli impulsi volitivi degli amministratori hanno concreta attuazione, a nulla rilevendo altri elementi, come la cittadinanza, il domicilio, la nazionalità degli amministratori.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 16 giugno 1984 n. 3604, ha affermato che la sede dell’amministrazione è “il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per accentramento – nei rapporti interni con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività dell’ente”.
Oggetto principale dell’attivita’
Tale criterio ha natura residuale e si applica quando in base agli altri due criteri, la sede legale e la sede dell’amministrazione, la società/ente non risulta localizzata in Italia.
Per maggiore chiarezza riportiamo nuovamente stralci degli artt. 5 e 73 del TUIR
TITOLO I – Capo I – Art. 5 Redditi prodotti in forma associata
” ……
Ai fini delle imposte sui redditi:
……
d) ……………. L’oggetto principale e’ determinato in base all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all’attivita’ effettivamente esercitata.”
Al TITOLO II – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’ – Art. 73 Soggetti passivi
” ……
4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente e’ determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attivita’ essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente e’ determinato in base all’attivita’ effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti..
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Se l’atto costitutivo o lo statuto prevedono lo svolgimento di più attività occorre fare riferimento a quella che è ritenuta essenziale per il raggiungimento dei suoi scopi primari della società.
Cosa si intende, quindi, come principalità dell’oggetto?
Dal punto di vista fiscale si fa riferimento agli elementi quantitativi e qualitativi per individuare nell’attività globale dell’impresa il suo nucleo principale.
Quindi, nel caso di mancanza di sede legale od amministrativa, i requisiti per poter considerare residente in Italia una società sono:
- con riferimento all’atto costitutivo principalità delle attività svolte in Italia rispetto alle attività svolte all’estero;
- in mancanza di indicazioni nell’atto costitutivo, principalità delle attività svolte in Italia rispetto alle attività svolte all’estero in base ad una analisi sostanziale;
- il loro mantenimento della principalità per la maggior parte del periodo d’imposta
In sintesi è utile ribadire che l’art. 5 del TUIR pone in alternativa i tre requisiti: “la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale”. Quindi, a prescindere dal concetto di sede, basta che o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale sia localizzato in Italia, per far si che sia irrilevante la circostanza che la società sia costituita all’estero.