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Registrazione di una fattura intracomunitaria

iva intracomunitariaAffinché un acquisto sia considerato sottoposto all’obbligo di registrazione della fattura, la normativa di riferimento (Decreto Legge 30.8.1993 n° 331, convertito dalla Legge n° 427 del 29 ottobre 1993) richiede che siano rispettati alcuni requisiti:

- Deve trattarsi della fattura relativa ad un acquisto vero a titolo oneroso, e non ad un’acquisizione di beni a titolo gratuito.

- Entrambi i soggetti interessati dallo scambio (venditore e acquirente) devono avere aperto una partita IVA.

- La sede legale delle imprese dei soggetti interessati deve essere nel territorio di Paesi differenti facenti parte dell’Unione Europea (il riferimento per il venditore è alla sede indicata nella fattura).

- L’operazione deve prevedere il trasferimento materiale della merce dal territorio di uno Stato membro al territorio di un altro Stato membro.

Se il venditore ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato acquirente, l’acquisto non si considera avvenuto fra paesi differenti e la disciplina non si applica.

Se non si vuole essere esposti al rischio di sanzioni, la registrazione deve avvenire entro 15 giorni e comunque entro il mese di riferimento (quindi, potenzialmente, in un lasso di tempo ancora minore), decorrenti da:
1) La data di ricezione della merce, oppure
2) La data di ricezione della fattura, se antecedente alla data di ricezione della merce, come stabilito dall’articolo 39 del Decreto Legge 30.8.1993 n° 331).

Se l’acquirente, però, non riceve la fattura o se la stessa non perviene entro il mese successivo al mese in cui è avvenuta la transazione, o se perviene priva di dati fondamentali (e quindi è irregolare), l’acquirente ha l’obbligo di emettere una cosiddetta autofattura entro il mese seguente (indicando anche il numero di partita IVA del cedente).

Il meccanismo contabile attraverso il quale si registra un fattura di acquisto merci fra paesi dell’Unione Europea viene chiamato di “Reverse Charge”.

La caratteristica della registrazione è data dal fatto che la medesima operazione deve essere annotata sia sul registro IVA acquisti che sul registro IVA vendite dell’acquirente, cosicché per il medesimo non sorge alcun obbligo di versamento o alcun diritto di detrazione dell’IVA.

Gli importi delle operazioni effettuate fra Paesi dell’Unione Europea vanno comunicati all’Agenzia delle Dogane, per questo motivo dovendosi comunicare anche gli acquisti intra-comunitari. La notizia viene data attraverso la compilazione telematica del modello Intrastat. Lo stesso va trasmesso ogni 3 mesi se il totale degli acquisti è inferiore a cinquantamila euro, oppure ogni mese se superiore a tale soglia.

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