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Residenza Fiscale e Domicilio Fiscale

È utile, quale premessa a ogni ulteriore trattattazione,  l’individuazione e la distinzione dei concetti di “domicilio” e di “residenza”:residenza fiscale

  • è detto domicilio il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e dei propri interessi morali, familiari o sociali;
  • è detta residenza, concettualmente, la permanenza stabile in un determinato luogo, con l’intenzionalità di rimanervi.

Domicilio in senso civilistico (art. 43, comma 1, c.c.):

E’ “luogo nel quale la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi”.

L’elemento soggettivo è dato dalla  intenzione di costituire e mantenere in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche (Cassazione, sezione I, 22 maggio 1963, n. 1342, sostanzialmente conforme a Cassazione, 7 agosto 1957, n. 3330; Cassazione, 12 febbraio 1973, n. 435; Cassazione, 5 maggio 1980, n. 2963).

Il domicilio prescinde dalla dimora o dalla presenza di una persona in un luogo, in quanto esso, pur riposando su un elemento di fatto, costituito dall’aver la persona stabilito in un luogo la sede principale dei suoi affari e interessi, consiste in una relazione tra la persona e detto luogo, essenzialmente ed anche soltanto giuridica, caratterizzata dalla volontà della persona di stabilire in quel luogo la sede generale delle sue relazioni e dei suoi interessi. (Cassazione n. 3322/1960 e 11 maggio 1994, n. 4581).

«E’ costante nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione del principio secondo cui la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cassazione 14 marzo 1986 n.1738), mentre il domicilio individua il luogo in cui la persona ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sicché riguarda la generalità dei rapporti del soggetto – non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari – e va desunto alla stregua di tutti quegli elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, denuncino la presenza in un certo luogo di tale complesso di rapporti ed il carattere principale che esso ha nella vita delle persone (Cassazione 5 maggio 1980 n. 2936)». (Cassazione SSUU n. 8427 del 1990)

Il Domicilio Fiscale

Il concetto di domicilio fiscale, viene chiarito, in Italia, dall’articolo 58 del DPR 600/1973

“Articolo 58: Domicilio fiscale
Agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell’articolo 2, comma 2 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.
I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.
In tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo.
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.”

“Articolo 59: Domicilio fiscale stabilito dall’amministrazione

L’amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell’articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa.
Quando concorrono particolari circostanze l’amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall’articolo precedente.
Competente all’esercizio delle facoltà indicate nei precedenti commi è l’intendente di finanza o il Ministro per le finanze a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell’ambito della stessa provincia o in altra provincia.
Il provvedimento è in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato all’interessato ed ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato notificato.”

Per quanto concerne il concetto di domicilio fiscale, sono da considerare la presenza nel territorio dello Stato italiano di:

  • eventuale disponibilità di un’abitazione permanente, anche tenuta a disposizione;
  • presenza della famiglia;
  • accreditamento di propri proventi, anche conseguiti all’estero;
  • possesso di beni, anche mobiliari;
  • partecipazione a riunioni d’affari;
  • titolarità di cariche sociali;
  • sostenimento di spese alberghiere, iscrizioni a circoli o a clubs;
  • organizzazione della propria attività direttamente o tramite soggetti che operano nel territorio dello Stato.

Residenza in senso civilistico (art. 43, comma 2, c.c.):

La residenza, così come definita dal Codice civile, è il luogo in cui una persona ha la sua dimora abituale. Pertanto, sarà caratterizzata da due elementi:

  • l’elemento oggettivo della stabile permanenza in un determinato luogo;
  • l’elemento soggettivo della volontà a rimanervi.

E’ intesa quale res facti perché non può prescindere dall’insistere sul luogo, con relativa stabilità, del soggetto e l’elemento intenzionale assume rilevanza per certi aspetti secondari.

È da segnalare, inoltre, che per abituale dimora non è necessaria la continuità e/o la definitività, così come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5292/1985. Anche in caso di assenze, anche per lunghi periodi e per vari motivi (studio, lavoro, svago, ecc.), la residenza non viene meno.

Quando un soggetto abbia dimorato in più luoghi sia in Italia che all’estero, occorre non tanto individuare il luogo in cui ha dimorato prevalentemente, quanto sommare i periodi di permanenza in Italia e confrontarli con quelli di permanenza all’estero (Cassazione, Sezioni Unite, 28 dicembre 1985, n. 5292).
(Es: se, nel periodo d’imposta, una persona ha stabilito la propria dimora abituale per 5 mesi in Italia, per 3 mesi in Bulgaria e per 4 mesi in Serbia, la sua dimora in Italia non prevale sulla dimora all’estero anche se l’Italia è quello dove a dimorato di più)

L’elemento soggettivo, cioè la volontà a rimanere in un determinato luogo si estrinseca in fatti univoci che dimostrino tale intenzione, è normalmente compenetrata nell’elemento oggettivo (Cassazione, 5 febbraio 1985, n. 791, Cassazione, 5 maggio 1980, n. 2963).
La volontà si presume fino a prova contraria e ci si affida, in sede probatoria, ad indici estrinseci, quali i comportamenti del soggetto, le sue abitudini di vita ecc.

La Residenza Fiscale

Ai sensi Articolo 2, comma 2, TUIR la residenza fiscale viene riconosciuta quando, per la maggior parte del periodo dell’anno e cioè per più di 183 giorni, il soggetto soddisfa almeno uno sei seguenti requisiti:

  • è iscritto nelle anagrafi della popolazione residente;
  • ha fissato in Italia il proprio domicilio (il centro vitale dei propri interessi);
  • ha stabilito in Italia la propria residenza (la dimora abituale).

È sufficiente che sussista uno solo dei requisiti previsti dalla norma affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente.

È importante rilevare come il legislatore parli di Periodo d’imposta che per le persone fisiche, coincide con l’anno solare.
Un soggetto che abbia fissato la dimora abituale, il domicilio o la residenza anagrafica in Italia per oltre 12 mesi a cavallo di due anni solari, potrebbe non essere considerato residente, fiscalmente, in Italia, non avendo maturato in alcun dei due anni il requisito temporale della “maggioranza del periodo d’imposta”.

Per ottenere l’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente è necessario stabilire la propria residenza o il proprio domicilio in un Comune del territorio dello Stato.

La cancellazione dall’anagrafe deve essere espressamente richiesta dalle persone fisiche che hanno stabilito la propria dimora abituale all’estero e che sono tenute all’iscrizione all’Anagrafe Italiana dei Residenti all’Estero (AIRE).

L’iscrizione all’AIRE (“Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero“) non è sufficiente a provare la residenza all’estero se in Italia si trova:

Cassazione 8 novembre 1989, n. 4705: la semplice cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, per trasferire la residenza all’estero, può non essere sufficiente a far perdere lo status di “residente ” sotto il profilo fiscale, qualora il soggetto mantenga nel territorio nazionale propri interessi (famiglia, proprietà ecc.).Più di recente, Cassazione 14434 del 15 giugno 2010; Cassazione 19 maggio 2010, n. 12259.

Circolare 2 dicembre 1997, n. 304/E: “la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici (Cassazione 17 luglio 1967, n. 1812; 20 settembre 1979, n. 4829; 24 marzo 1983, n. 2070; 5 febbraio 1985, n. 791). Da ciò discende che l’aver stabilito il domicilio civilistico in Italia ovvero l’aver fissato la propria residenza nel territorio dello Stato sono condizioni sufficienti per l’integrazione della fattispecie di residenza fiscale, indipendentemente dall’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente “.

Ad esempio, un soggetto iscritto all’AIRE che lavora all’estero è considerato residente in Italia se la famiglia continua a risiedervi. In questo caso, infatti, la famiglia è considerata, relativamente al soggetto , l’elemento che permette il mantenimento in Italia dei legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’accertamento della residenza fiscale del soggetto è necessario reperire ogni elemento concreto a comprova di eventuali legami familiari o affettivi presenti in Italia, gli interessi economici che tale soggetto ha in essere in Italia e la sua volontà o il suo interesse affinché eventuali suoi capitali rientrino nello Stato italiano. Deve inoltre essere accertata anche la volontà del soggetto di voler, in futuro, rientrare ed abitare in Italia.

Tali accertamenti trovano applicazione soprattutto in caso di doppia residenza nel corso del periodo d’imposta.

È con la Risoluzione n. 471/2008 che l’Agenzia interviene specificando: “…. ai fini della normativa italiana – e, dunque, anche di quella convenzionale, che rinvia sul punto alle norme interne – non è possibile considerare un soggetto residente limitatamente ad una frazione dell’anno d’imposta…”.
È il caso, ad esempio, del soggetto che trasferisce la residenza all’estero nella seconda metà dell’anno. In questo caso, al fine di stabilirne la residenza, è necessario valutare la sua situazione per tutto il periodo d’imposta. Pertanto, se il trasferimento è intervenuto dopo che il soggetto ha maturato i requisiti per la residenza in Italia, egli continua ad essere tassato nello Stato anche per i redditi prodotti nel secondo periodo dell’anno, durante il quale è residente estero, fatte salve le Convenzioni bilaterali.
Ed ancora, nel caso in cui un cittadino lavori tutta la settimana in un Paese estero e rientri in Italia solo nel week end, egli è considerato residente in Italia, centro dei suoi interessi sociali, per il solo fatto che vi rientra sistematicamente, con conseguente tassazione nello Stato italiano.